Ritenuta del 10%

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: la banca la applicherà dopo aver scorporato l’IVA (al 20%) dal totale del bonifico

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 ha fornito un chiarimento riguardo alla base imponibile sulla quale le banche devono applicare la ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, affermando che tale detrazione dovrà essere applicata sul totale del bonifico scorporato dall’IVA. Per semplificare le procedure le banche scorporeranno sempre l’IVA all’aliquota maggiore, ovvero il 20%, anche se nel singolo intervento di riqualificazione sono presenti differenti aliquote IVA (al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia, al 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione con la “regola dello scorporo” per le forniture e posa di beni significativi come i serramenti).

Esempio:

In fattura

Fornitura beni significativi: 10.000 Euro (di cui beni significativi con IVA 10%: 3000 Euro e beni significativi con IVA 20%: 7000 Euro)

Manodopera: 3.000 Euro

Totale Imponibile: 13.000 Euro

Calcolo dell’IVA

IVA al 10% su manodopera e beni significativi: 300+300= 600 Euro

IVA al 20% su fornitura beni significativi: 1400 Euro

Totale IVA: 2.000 Euro

Totale della fattura (IVA inclusa): 15.000 Euro

Ritenuta trattenuta dalla banca

Importo su cui la banca calcola la ritenuta del 10%: (15.000/1,20) = 12.250 Euro

Ritenuta del 10% trattenuta dalla banca=1.250 Euro.

Ecco il passaggio estratto dalla circolare 40E/2010:

“Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento.”

In pratica a seguito della circolare 40E/2010 le banche effettueranno ritenute del 10% su un importo minore rispetto a quanto accaduto fino ad oggi.

L’applicazione dell’IVA agevolata sulle fatture rimane invariato.

marcatura CE per Porte su vie di fuga

Uncsaal conferma in un comunicato quanto anticipato il 31 gennaio con la notizia da Bruxelles Marcatura CE per porte, finestre, cancelli e chiusure oscuranti: ritoccati i sistemi di attestazione di conformità.

Dopo aver richiamato la normativa italiana sulle vie di emergenza (alias di esodo oppure di uscita oppure di fuga secondo il DM 3 novembre 2004) e quella europea sulle porte esterne pedonali sia normali che poste sulle via fuga (rispettivamente in sistema di attestazione di conformità 3 e 1) l’Associazione informa che “all’atto però della recente votazione ufficiale del Comitato Permanente, che sovraintende all’applicazione della Direttiva Europea dei Prodotti da Costruzione 89/106 CEE, la maggioranza dei Paesi Europei ha confermato il livello di attestazione 1.”  Anche se tali porte non hanno requisiti di resistenza al fuoco o di tenuta ai fumi.

Tuttavia “poiché non è attiva alcuna procedura di verifica, controllo ed autorizzazione che è obbligatoria per il livello di attestazione 1 in relazione a questa tipologia di prodotti” Uncsaal prende atto che “i Costruttori di porte esterne poste su vie di fuga, prive di requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, non possono far altro che marcare tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come se fossero serramenti “normali”, cioè soggetti al livello di attestazione 3”.

L’Associazione informa anche che “sta sensibilizzando sull’argomento le Autorità Governative Italiane competenti in materia di prevenzione incendi (Ministero degli Interni) in quanto la questione investe, per il solo settore dell’alluminio, circa 15.000 costruttori di serramenti ed è in attesa di riscontro ufficiale in merito alle procedure (identificazione degli enti notificati, modalità di rilascio dei certificati di conformità) che le Autorità Italiane intendono attuare per poter attuare la marcatura CE di tali prodotti secondo il livello di attestazione 1”.

Riprendiamo qui sotto il comunicato Uncsaal in maniera integrale.

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Marcatura CE porte su vie di fuga
1 marzo 2010
Pur senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi: confermato a livello europeo il livello di attestazione della conformità 1.

L’art. 2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica le seguenti definizioni:

“ …
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
…”

Tutto ciò premesso le porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010.

La norma di prodotto UNI EN 14351-1 però a tali porte esterne pedonali poste su vie di fuga ha attribuito il livello di attestazione della conformità 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compet