Ritenuta del 10%

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: la banca la applicherà dopo aver scorporato l’IVA (al 20%) dal totale del bonifico

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 ha fornito un chiarimento riguardo alla base imponibile sulla quale le banche devono applicare la ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, affermando che tale detrazione dovrà essere applicata sul totale del bonifico scorporato dall’IVA. Per semplificare le procedure le banche scorporeranno sempre l’IVA all’aliquota maggiore, ovvero il 20%, anche se nel singolo intervento di riqualificazione sono presenti differenti aliquote IVA (al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia, al 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione con la “regola dello scorporo” per le forniture e posa di beni significativi come i serramenti).

Esempio:

In fattura

Fornitura beni significativi: 10.000 Euro (di cui beni significativi con IVA 10%: 3000 Euro e beni significativi con IVA 20%: 7000 Euro)

Manodopera: 3.000 Euro

Totale Imponibile: 13.000 Euro

Calcolo dell’IVA

IVA al 10% su manodopera e beni significativi: 300+300= 600 Euro

IVA al 20% su fornitura beni significativi: 1400 Euro

Totale IVA: 2.000 Euro

Totale della fattura (IVA inclusa): 15.000 Euro

Ritenuta trattenuta dalla banca

Importo su cui la banca calcola la ritenuta del 10%: (15.000/1,20) = 12.250 Euro

Ritenuta del 10% trattenuta dalla banca=1.250 Euro.

Ecco il passaggio estratto dalla circolare 40E/2010:

“Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento.”

In pratica a seguito della circolare 40E/2010 le banche effettueranno ritenute del 10% su un importo minore rispetto a quanto accaduto fino ad oggi.

L’applicazione dell’IVA agevolata sulle fatture rimane invariato.

Lavori a cavallo fra 2009 e 2010

Obbligo di segnalare gli importi sostenuti nel 2009 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010

I lavori a cavallo tra 2009 e 2010 dal punto di vista fiscale sono definiti “lavori che proseguono oltre il periodo di imposta”.

Per questi lavori è necessario segnalare all’Agenzia delle Entrate – entro la fine del mese di marzo – gli importi sostenuti nel 2009 pena la decadenza della detraibilità di tali importi.

Si raccomanda pertanto ai Costruttori di serramenti di informare i propri Clienti, che hanno già pagato acconti nel 2009 ma che termineranno i lavori nel 2010, in merito all’obbligo di comunicare – per via informatica tramite proprio commercialista (o CAF o altro soggetto abilitato) entro e non oltre il 31 marzo 2010 – gli importi sostenuti nel 2009.

La Sicilia approva il Piano Casa

Con 54 voti a favore, 9 contrari e 13 astenuti l’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera definitivo al Piano Casa.
Soddisfatto il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo: “La legge sul Piano Casa, approvata dal nostro Parlamento, è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l’edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell’isola. La norma – ha aggiunto il governatore – ottiene un doppio obiettivo: la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico, e l’attivazione di investimenti privati”.
 
“Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Luigi Gentile”. “La legge – ha aggiunto – recupera per intero l’Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga né speculazione”. “Abbiamo tenuto fuori le parti non attinenti alla materia – ha concluso Gentile -, molte delle quali saranno inserite in un apposito ddl sull’urbanistica nel quale intendo riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che a mio parere è molto utile: anzi, poteva essere il fiore all’occhiello di questa legge”.
 
Sarà quindi possibile, anche in Sicilia, ampliare fino al 20% del volume gli edifici residenziali mono e bifamiliari, e gli uffici; l’ampliamento non potrà comunque superare i 200 metri cubi. Sono esclusi gli immobili parzialmente o interamente abusivi, anche se condonati. Gli interventi possono essere effettuati su edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009 e sono subordinati alla verifica delle condizioni statiche dell’intero immobile e all’eventuale adeguamento antisismico della struttura.
 
L’ampliamento può arrivare fino al 35% in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, a condizione che si impieghino fonti rinnovabili e tecniche costruttive di bioedilizia.

Il Piano prevede, inoltre, la possibilità, per i privati, di realizzare parcheggi sotterranei in aree destinate a verde pubblico, purché si provveda contestualmente all’arredo a verde attrezzato dell’area in superficie.
 
Nelle aree artigianali e gestite dai Consorzi Asi, sono consentiti ampliamenti del 15% della superficie coperta, e del 25% in caso di demolizione e ricostruzione. In queste aree gli interventi devono essere realizzati entro i limiti dell’altezza degli edifici esistenti e non possono riguardare edifici a destinazione commerciale, alberghiera e turistico-ricettiva.

Dall’entrata in vigore della legge, i Comuni hanno 120 giorni di tempo per limitare o escludere interventi in determinate zone del proprio territorio: successivamente ci saranno 24 mesi di tempo per presentare le istanze.
 
La Sicilia è stata l’ultima Regione a varare il Piano Casa.

Edilizia:crolla produzione costruzioni, -11,4% in 2009

La produzione delle costruzioni nel 2009 è diminuita dell’11,4% rispetto al 2008. Lo rileva l’Istat sottolineando che l’indice corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’11,3%. Nel quarto trimestre 2009 l’indice destagionalizzato della produzione nel settore delle costruzioni si è ridotto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L’indice corretto per gli effetti di calendario ha segnato un calo dell’8,2% rispetto al quarto trimestre del 2008 (-7,5% il calo rispetto al quarto trimestre 2008 considerando il dato grezzo).

Il crollo della produzione nelle costruzioni è il dato “peggiore dal 1996, primo anno di confronto delle serie storiche” avviate su questo comparto nel 1995. Lo riferisce l’Istat. I tecnici dell’Istituto spiegano che il settore analizzato comprende le costruzioni residenziali, commerciali e del genio civile (strade, aeroporti, ospedali ecc) mentre non tiene conto delle manutenzioni.

La produzione delle costruzioni nel 2009 è diminuita dell’11,4% rispetto al 2008. Lo rileva l’Istat sottolineando che l’indice corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’11,3%. Nel quarto trimestre 2009 l’indice destagionalizzato della produzione nel settore delle costruzioni si è ridotto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L’indice corretto per gli effetti di calendario ha segnato un calo dell’8,2% rispetto al quarto trimestre del 2008 (-7,5% il calo rispetto al quarto trimestre 2008 considerando il dato grezzo).

Il crollo della produzione nelle costruzioni è il dato “peggiore dal 1996, primo anno di confronto delle serie storiche” avviate su questo comparto nel 1995. Lo riferisce l’Istat. I tecnici dell’Istituto spiegano che il settore analizzato comprende le costruzioni residenziali, commerciali e del genio civile (strade, aeroporti, ospedali ecc) mentre non tiene conto delle manutenzioni.

marcatura CE per Porte su vie di fuga

Uncsaal conferma in un comunicato quanto anticipato il 31 gennaio con la notizia da Bruxelles Marcatura CE per porte, finestre, cancelli e chiusure oscuranti: ritoccati i sistemi di attestazione di conformità.

Dopo aver richiamato la normativa italiana sulle vie di emergenza (alias di esodo oppure di uscita oppure di fuga secondo il DM 3 novembre 2004) e quella europea sulle porte esterne pedonali sia normali che poste sulle via fuga (rispettivamente in sistema di attestazione di conformità 3 e 1) l’Associazione informa che “all’atto però della recente votazione ufficiale del Comitato Permanente, che sovraintende all’applicazione della Direttiva Europea dei Prodotti da Costruzione 89/106 CEE, la maggioranza dei Paesi Europei ha confermato il livello di attestazione 1.”  Anche se tali porte non hanno requisiti di resistenza al fuoco o di tenuta ai fumi.

Tuttavia “poiché non è attiva alcuna procedura di verifica, controllo ed autorizzazione che è obbligatoria per il livello di attestazione 1 in relazione a questa tipologia di prodotti” Uncsaal prende atto che “i Costruttori di porte esterne poste su vie di fuga, prive di requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, non possono far altro che marcare tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come se fossero serramenti “normali”, cioè soggetti al livello di attestazione 3”.

L’Associazione informa anche che “sta sensibilizzando sull’argomento le Autorità Governative Italiane competenti in materia di prevenzione incendi (Ministero degli Interni) in quanto la questione investe, per il solo settore dell’alluminio, circa 15.000 costruttori di serramenti ed è in attesa di riscontro ufficiale in merito alle procedure (identificazione degli enti notificati, modalità di rilascio dei certificati di conformità) che le Autorità Italiane intendono attuare per poter attuare la marcatura CE di tali prodotti secondo il livello di attestazione 1”.

Riprendiamo qui sotto il comunicato Uncsaal in maniera integrale.

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Marcatura CE porte su vie di fuga
1 marzo 2010
Pur senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi: confermato a livello europeo il livello di attestazione della conformità 1.

L’art. 2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica le seguenti definizioni:

“ …
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
…”

Tutto ciò premesso le porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010.

La norma di prodotto UNI EN 14351-1 però a tali porte esterne pedonali poste su vie di fuga ha attribuito il livello di attestazione della conformità 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compet

marcatura ce

Marcatura CE: il 2 febbraio 2010 è iniziato l’obbligatorietà. Approvato definitivamente emendamento alla norma di prodotto EN 14351-1

Dopo due anni di transitorietà, il 2 febbraio 2010 è iniziato il periodo di obbligatorietà per quanto concerne l’apposizione della marcatura CE sui serramenti (finestre, portefinestre, finestre da tetto, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi)

Inoltre lo scorso 12 gennaio è stato definitivamente approvato (con 26 voti a favore ed 1 astenuto) il primo emendamento alla norma di prodotto UNI EN 14351-1. L’emendamento è stato votato e non ancora pubblicato, il che vuol dire che il documento sarà disponibile come norma ufficialmente pubblicata dal CEN solamente nei primi giorni di aprile 2010.

Questo vuol dire che la marcatura CE è entrata in vigore con riferimento all’attuale testo della norma, senza nessuna modifica dovuta all’emendamento.