contributo delle chiusure oscuranti

Nuova interpretazione Enea: è possibile considerare il contributo delle chiusure oscuranti nel calcolo di trasmittanza dei serramenti.

Enea ha fornito una nuova interpretazione in merito alla possibilità di considerare il contributo delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) nel calcolo di trasmittanza dei serramenti in virtù del fatto che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.

FAQ 31 ENEA

D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R – Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti:

1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare).

2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08.

Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.

La norma tecnica UNI TS 11300 valuta l’effetto dell’isolamento termico notturno dovuto alla presenza della chiusura oscurante tenendo conto della differenza cumulata di temperatura e del modello orario di utilizzo scelto. E’ pertanto possibile calcolare la cosiddetta trasmittanza termica ridotta del serramento Uw,corr come segue:

U w,corr = UWS • f shut + UW • (1 – f shut) [W/m2K]

dove:

UW trasmittanza termica periodo diurno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti alzate/aperte)

UWS trasmissione termica nel periodo notturno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti abbassate/chiuse)

f shut frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna. Solitamente si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 h e in mancanza di dati precisi sui profili giornalieri della temperatura è possibile assumere un valore f shut pari 0,6.

Lavori a cavallo fra 2009 e 2010

Obbligo di segnalare gli importi sostenuti nel 2009 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010

I lavori a cavallo tra 2009 e 2010 dal punto di vista fiscale sono definiti “lavori che proseguono oltre il periodo di imposta”.

Per questi lavori è necessario segnalare all’Agenzia delle Entrate – entro la fine del mese di marzo – gli importi sostenuti nel 2009 pena la decadenza della detraibilità di tali importi.

Si raccomanda pertanto ai Costruttori di serramenti di informare i propri Clienti, che hanno già pagato acconti nel 2009 ma che termineranno i lavori nel 2010, in merito all’obbligo di comunicare – per via informatica tramite proprio commercialista (o CAF o altro soggetto abilitato) entro e non oltre il 31 marzo 2010 – gli importi sostenuti nel 2009.

marcatura CE per Porte su vie di fuga

Uncsaal conferma in un comunicato quanto anticipato il 31 gennaio con la notizia da Bruxelles Marcatura CE per porte, finestre, cancelli e chiusure oscuranti: ritoccati i sistemi di attestazione di conformità.

Dopo aver richiamato la normativa italiana sulle vie di emergenza (alias di esodo oppure di uscita oppure di fuga secondo il DM 3 novembre 2004) e quella europea sulle porte esterne pedonali sia normali che poste sulle via fuga (rispettivamente in sistema di attestazione di conformità 3 e 1) l’Associazione informa che “all’atto però della recente votazione ufficiale del Comitato Permanente, che sovraintende all’applicazione della Direttiva Europea dei Prodotti da Costruzione 89/106 CEE, la maggioranza dei Paesi Europei ha confermato il livello di attestazione 1.”  Anche se tali porte non hanno requisiti di resistenza al fuoco o di tenuta ai fumi.

Tuttavia “poiché non è attiva alcuna procedura di verifica, controllo ed autorizzazione che è obbligatoria per il livello di attestazione 1 in relazione a questa tipologia di prodotti” Uncsaal prende atto che “i Costruttori di porte esterne poste su vie di fuga, prive di requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, non possono far altro che marcare tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come se fossero serramenti “normali”, cioè soggetti al livello di attestazione 3”.

L’Associazione informa anche che “sta sensibilizzando sull’argomento le Autorità Governative Italiane competenti in materia di prevenzione incendi (Ministero degli Interni) in quanto la questione investe, per il solo settore dell’alluminio, circa 15.000 costruttori di serramenti ed è in attesa di riscontro ufficiale in merito alle procedure (identificazione degli enti notificati, modalità di rilascio dei certificati di conformità) che le Autorità Italiane intendono attuare per poter attuare la marcatura CE di tali prodotti secondo il livello di attestazione 1”.

Riprendiamo qui sotto il comunicato Uncsaal in maniera integrale.

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Marcatura CE porte su vie di fuga
1 marzo 2010
Pur senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi: confermato a livello europeo il livello di attestazione della conformità 1.

L’art. 2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica le seguenti definizioni:

“ …
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
…”

Tutto ciò premesso le porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010.

La norma di prodotto UNI EN 14351-1 però a tali porte esterne pedonali poste su vie di fuga ha attribuito il livello di attestazione della conformità 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compet

marcatura ce

Marcatura CE: il 2 febbraio 2010 è iniziato l’obbligatorietà. Approvato definitivamente emendamento alla norma di prodotto EN 14351-1

Dopo due anni di transitorietà, il 2 febbraio 2010 è iniziato il periodo di obbligatorietà per quanto concerne l’apposizione della marcatura CE sui serramenti (finestre, portefinestre, finestre da tetto, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi)

Inoltre lo scorso 12 gennaio è stato definitivamente approvato (con 26 voti a favore ed 1 astenuto) il primo emendamento alla norma di prodotto UNI EN 14351-1. L’emendamento è stato votato e non ancora pubblicato, il che vuol dire che il documento sarà disponibile come norma ufficialmente pubblicata dal CEN solamente nei primi giorni di aprile 2010.

Questo vuol dire che la marcatura CE è entrata in vigore con riferimento all’attuale testo della norma, senza nessuna modifica dovuta all’emendamento.