Ritenuta del 10%

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: la banca la applicherà dopo aver scorporato l’IVA (al 20%) dal totale del bonifico

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 ha fornito un chiarimento riguardo alla base imponibile sulla quale le banche devono applicare la ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, affermando che tale detrazione dovrà essere applicata sul totale del bonifico scorporato dall’IVA. Per semplificare le procedure le banche scorporeranno sempre l’IVA all’aliquota maggiore, ovvero il 20%, anche se nel singolo intervento di riqualificazione sono presenti differenti aliquote IVA (al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia, al 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione con la “regola dello scorporo” per le forniture e posa di beni significativi come i serramenti).

Esempio:

In fattura

Fornitura beni significativi: 10.000 Euro (di cui beni significativi con IVA 10%: 3000 Euro e beni significativi con IVA 20%: 7000 Euro)

Manodopera: 3.000 Euro

Totale Imponibile: 13.000 Euro

Calcolo dell’IVA

IVA al 10% su manodopera e beni significativi: 300+300= 600 Euro

IVA al 20% su fornitura beni significativi: 1400 Euro

Totale IVA: 2.000 Euro

Totale della fattura (IVA inclusa): 15.000 Euro

Ritenuta trattenuta dalla banca

Importo su cui la banca calcola la ritenuta del 10%: (15.000/1,20) = 12.250 Euro

Ritenuta del 10% trattenuta dalla banca=1.250 Euro.

Ecco il passaggio estratto dalla circolare 40E/2010:

“Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento.”

In pratica a seguito della circolare 40E/2010 le banche effettueranno ritenute del 10% su un importo minore rispetto a quanto accaduto fino ad oggi.

L’applicazione dell’IVA agevolata sulle fatture rimane invariato.

contributo delle chiusure oscuranti

Nuova interpretazione Enea: è possibile considerare il contributo delle chiusure oscuranti nel calcolo di trasmittanza dei serramenti.

Enea ha fornito una nuova interpretazione in merito alla possibilità di considerare il contributo delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) nel calcolo di trasmittanza dei serramenti in virtù del fatto che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.

FAQ 31 ENEA

D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R – Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti:

1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare).

2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08.

Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.

La norma tecnica UNI TS 11300 valuta l’effetto dell’isolamento termico notturno dovuto alla presenza della chiusura oscurante tenendo conto della differenza cumulata di temperatura e del modello orario di utilizzo scelto. E’ pertanto possibile calcolare la cosiddetta trasmittanza termica ridotta del serramento Uw,corr come segue:

U w,corr = UWS • f shut + UW • (1 – f shut) [W/m2K]

dove:

UW trasmittanza termica periodo diurno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti alzate/aperte)

UWS trasmissione termica nel periodo notturno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti abbassate/chiuse)

f shut frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna. Solitamente si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 h e in mancanza di dati precisi sui profili giornalieri della temperatura è possibile assumere un valore f shut pari 0,6.

Lavori a cavallo fra 2009 e 2010

Obbligo di segnalare gli importi sostenuti nel 2009 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010

I lavori a cavallo tra 2009 e 2010 dal punto di vista fiscale sono definiti “lavori che proseguono oltre il periodo di imposta”.

Per questi lavori è necessario segnalare all’Agenzia delle Entrate – entro la fine del mese di marzo – gli importi sostenuti nel 2009 pena la decadenza della detraibilità di tali importi.

Si raccomanda pertanto ai Costruttori di serramenti di informare i propri Clienti, che hanno già pagato acconti nel 2009 ma che termineranno i lavori nel 2010, in merito all’obbligo di comunicare – per via informatica tramite proprio commercialista (o CAF o altro soggetto abilitato) entro e non oltre il 31 marzo 2010 – gli importi sostenuti nel 2009.