marcatura CE per Porte su vie di fuga
Uncsaal conferma in un comunicato quanto anticipato il 31 gennaio con la notizia da Bruxelles Marcatura CE per porte, finestre, cancelli e chiusure oscuranti: ritoccati i sistemi di attestazione di conformità.
Dopo aver richiamato la normativa italiana sulle vie di emergenza (alias di esodo oppure di uscita oppure di fuga secondo il DM 3 novembre 2004) e quella europea sulle porte esterne pedonali sia normali che poste sulle via fuga (rispettivamente in sistema di attestazione di conformità 3 e 1) l’Associazione informa che “all’atto però della recente votazione ufficiale del Comitato Permanente, che sovraintende all’applicazione della Direttiva Europea dei Prodotti da Costruzione 89/106 CEE, la maggioranza dei Paesi Europei ha confermato il livello di attestazione 1.” Anche se tali porte non hanno requisiti di resistenza al fuoco o di tenuta ai fumi.
Tuttavia “poiché non è attiva alcuna procedura di verifica, controllo ed autorizzazione che è obbligatoria per il livello di attestazione 1 in relazione a questa tipologia di prodotti” Uncsaal prende atto che “i Costruttori di porte esterne poste su vie di fuga, prive di requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, non possono far altro che marcare tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come se fossero serramenti “normali”, cioè soggetti al livello di attestazione 3”.
L’Associazione informa anche che “sta sensibilizzando sull’argomento le Autorità Governative Italiane competenti in materia di prevenzione incendi (Ministero degli Interni) in quanto la questione investe, per il solo settore dell’alluminio, circa 15.000 costruttori di serramenti ed è in attesa di riscontro ufficiale in merito alle procedure (identificazione degli enti notificati, modalità di rilascio dei certificati di conformità) che le Autorità Italiane intendono attuare per poter attuare la marcatura CE di tali prodotti secondo il livello di attestazione 1”.
Riprendiamo qui sotto il comunicato Uncsaal in maniera integrale.
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Marcatura CE porte su vie di fuga
1 marzo 2010
Pur senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi: confermato a livello europeo il livello di attestazione della conformità 1.
L’art. 2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica le seguenti definizioni:
“ …
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
…”
Tutto ciò premesso le porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010.
La norma di prodotto UNI EN 14351-1 però a tali porte esterne pedonali poste su vie di fuga ha attribuito il livello di attestazione della conformità 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compet