Nuova interpretazione Enea: è possibile considerare il contributo delle chiusure oscuranti nel calcolo di trasmittanza dei serramenti.
Enea ha fornito una nuova interpretazione in merito alla possibilità di considerare il contributo delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) nel calcolo di trasmittanza dei serramenti in virtù del fatto che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.
FAQ 31 ENEA
D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
R – Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare).
2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08.
Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.
La norma tecnica UNI TS 11300 valuta l’effetto dell’isolamento termico notturno dovuto alla presenza della chiusura oscurante tenendo conto della differenza cumulata di temperatura e del modello orario di utilizzo scelto. E’ pertanto possibile calcolare la cosiddetta trasmittanza termica ridotta del serramento Uw,corr come segue:
U w,corr = UWS • f shut + UW • (1 – f shut) [W/m2K]
dove:
UW trasmittanza termica periodo diurno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti alzate/aperte)
UWS trasmissione termica nel periodo notturno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti abbassate/chiuse)
f shut frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna. Solitamente si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 h e in mancanza di dati precisi sui profili giornalieri della temperatura è possibile assumere un valore f shut pari 0,6.