Detrazioni fiscali fino al 65% prorogate anche per il 2016.

Detrazioni fiscali fino al 65% prorogate anche per il 2016.

Detrazioni fiscali del 50 e 65% prorogate anche per il 2016.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha votato a favore della legge di stabilità, una manovra finanziaria da 26,5 miliardi di euro.

Nuova proroga dunque per i bonus per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica, inizialmente estesi fino al 31 dicembre 2015. Allora si parlava anche di rendere fisse queste agevolazioni, ma per il momento sono state nuovamente prorogate per un altro anno con le stesse percentuali.

Il bonus edilizia che fa parte del disegno di legge approvato ieri prevede un aumento dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. Senza di esso, infatti, i bonus si sarebbero ridotti al 36%.

Potranno essere portati in detrazioni gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Ristrutturazioni: detrazioni del 50%
Come aveva già fatto la legge di stabilità 2015, quella del 2016 ha prorogato anche per il prossimo anno la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Ricorda l’Agenzia delle entrate che a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione si calcola su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Riqualificazione energetica: detrazioni del 65%
In questo caso, si potranno ottenere detrazioni dall’Irpef se si effettuano degli interventi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, ad esempio con la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, con il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), con l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Tra le novità del 2015 anche la possibilità di detrarre le spese per tende da sole e caldaie a biomassa.

Ritenuta del 10%

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: la banca la applicherà dopo aver scorporato l’IVA (al 20%) dal totale del bonifico

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 40E/2010 ha fornito un chiarimento riguardo alla base imponibile sulla quale le banche devono applicare la ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, affermando che tale detrazione dovrà essere applicata sul totale del bonifico scorporato dall’IVA. Per semplificare le procedure le banche scorporeranno sempre l’IVA all’aliquota maggiore, ovvero il 20%, anche se nel singolo intervento di riqualificazione sono presenti differenti aliquote IVA (al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia, al 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione con la “regola dello scorporo” per le forniture e posa di beni significativi come i serramenti).

Esempio:

In fattura

Fornitura beni significativi: 10.000 Euro (di cui beni significativi con IVA 10%: 3000 Euro e beni significativi con IVA 20%: 7000 Euro)

Manodopera: 3.000 Euro

Totale Imponibile: 13.000 Euro

Calcolo dell’IVA

IVA al 10% su manodopera e beni significativi: 300+300= 600 Euro

IVA al 20% su fornitura beni significativi: 1400 Euro

Totale IVA: 2.000 Euro

Totale della fattura (IVA inclusa): 15.000 Euro

Ritenuta trattenuta dalla banca

Importo su cui la banca calcola la ritenuta del 10%: (15.000/1,20) = 12.250 Euro

Ritenuta del 10% trattenuta dalla banca=1.250 Euro.

Ecco il passaggio estratto dalla circolare 40E/2010:

“Al riguardo, occorre tener conto che il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione. Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento.”

In pratica a seguito della circolare 40E/2010 le banche effettueranno ritenute del 10% su un importo minore rispetto a quanto accaduto fino ad oggi.

L’applicazione dell’IVA agevolata sulle fatture rimane invariato.

Marcatura CE

La nuova versione della norma di prodotto UNI EN 14351-1 (ed. Marzo 2010) non è ancora valida ai fini della marcatura CE

Dal sito web dell’UNI la versione del 2006 della norma di prodotto UNI EN 14351-1 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”, di riferimento per l’apposizione della marcatura CE sui serramenti, risulta ritirata e sostituita da una versione più recente (datata Marzo 2010) che contiene anche le modifiche apportate dall’emendamento FprA1 EN 14351-1.

Anche se l’UNI segnala l’entrata in vigore (come norma europea EN) dal 15 Aprile 2010, facciamo presente che tale versione del 2010 della EN 14351-1, essendo norma armonizzata, non può entrare in vigore, ai fini della marcatura CE, se non quando verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Quindi al momento la norma è disponibile (cioè è una norma europea che i vari enti di normazione nazionali, come l’UNI, stanno recependo), ma la marcatura CE effettuata rispetto a tale versione del 2010 non può essere considerata valida.

Pertanto, ai fini della marcatura CE, è ancora di riferimento la versione del 2006 fino a quando il riferimento alla nuova versione del 2010 non verrà esplicitato sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Agenzia delle Entrate

Data di fine lavori per interventi per i quali non è previsto un collaudo da parte di un tecnico abilitato (cfr. Circolare/punto 3.1)

E’ il caso per esempio di sostituzione delle finestre senza avviamento della procedura comunale di Denuncia di Inizio Attività (manutenzione ordinaria). La circolare chiarisce che non può considerarsi valida una autocertificazione del Contribuente che richiede le detrazioni fiscali. E’ però valida una certificazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (per esempio il Costruttore di serramenti) oppure da parte di un tecnico incaricato di redigere la documentazione tecnica.

Sostituzione dei portoni di ingresso (cfr. Circolare/punto 3.2)

La circolare sancisce ufficialmente quanto già anticipato da ENEA in merito alla detraibilità dei costi sostenuti per la sostituzione dei portoni di ingresso, parzialmente o totalmente opachi. Essi rientrano nelle detrazioni del 55% se rispettano i limiti di trasmittanza previsti per le chiusure trasparenti dalla Legge Finanziaria e se delimitano ambienti riscaldati.

Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta (cfr. Circolare/punto 3.5)

La circolare esplicita che l’omissione dell’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese sostenute nei periodi precedenti a quello in cui i lavori sono terminati NON comporta la decadenza del beneficio fiscale del 55% ma può comportare l’applicabilità di una sanzione (da Euro 258 a 2.065).

Errori e/o omissioni nella compilazione della scheda informativa (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) da trasmettere all’ENEA (cfr. Circolare/punto 3.7)

La circolare esplicita che è possibile per il Contribuente correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori). La correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione di rettifica dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

La circolare chiarisce anche che non è necessario correggere la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o nel caso in cui non sia stato indicato che detrarranno più contribuenti. In questi casi è sufficiente che, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Contribuente sia in possesso della documentazione comprovante la situazione.

Su questo punto attendiamo indicazioni da ENEA sulla procedura informatica da seguire.

Interventi di riqualificazione energetica con contratti di locazione finanziaria (cfr. Circolare/punto 3.6)

La circolare sancisce ufficialmente le detrazioni del 55% competono anche nel caso in cui il Contribuente finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi la detrazione spetta all’utilizzatore e non si calcola in relazione ai canoni del leasing bensì sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Cumulabilità delle detrazioni del 55% e di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (cfr. Circolare/punto 3.3)

La circolare stabilisce che le detrazioni del 55%, per il medesimo intervento, NON possono essere cumulate con altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo parzialmente (cfr. Circolare/punto 3.4)

La circolare chiarisce che le detrazioni del 55% NON possono riconosciute per le parti di edificio NON riscaldate.

Si fa infine presente che la Circolare 21/E riporta anche risposte a quesiti in materia di:

1) adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) alla detrazione d’imposta previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;

4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;

5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;

6) al credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Scarica la Circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate

Dlgs 311/2006

Trasmittanza termica dei vetri Ug: anticipati di sei mesi i nuovi limiti.

Rispetto alla data precedentemente fissata al 1° gennaio 2011, sono stati anticipati di sei mesi, al 1° luglio 2010 i limiti di trasmittanza termica dei vetri Ug previsti dal Dlgs 192/2005 e dal Dlgs 311/2006 concernenti il rendimento energetico in edilizia.

La modifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2010 che modifica la Legge 99/2009, il Dlgs 115/2008 e infine il Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006.

Intervenendo sul Dlgs 311/2006, Allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, il Dlgs 56/2010 anticipa di sei mesi i più restrittivi valori limite della trasmittanza centrale termica Ug dei vetri espressa in W/m2K, differenziati secondo le zone climatiche da A a F.

I valori in vigore dal 1° luglio 2010 sono quindi i seguenti:

Zona climatica – Ug (W/m2K)

A – 3,7

B – 2,7

C – 2,1

D – 1,9

E – 1,7

F – 1,3

Il provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.

L’anticipazione dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri Ug non provocherà significativi contraccolpi sul mercato in quanto già da alcuni anni sono presenti sul mercato prodotti in grado di raggiungere tali valori prestazionali.

contributo delle chiusure oscuranti

Nuova interpretazione Enea: è possibile considerare il contributo delle chiusure oscuranti nel calcolo di trasmittanza dei serramenti.

Enea ha fornito una nuova interpretazione in merito alla possibilità di considerare il contributo delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, scuri, ecc.) nel calcolo di trasmittanza dei serramenti in virtù del fatto che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza.

FAQ 31 ENEA

D – In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?

R – Nel caso di unità immobiliari singole come quella citata, occorrono solo due documenti:

1) Asseverazione di un tecnico abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi (eventualmente stimandola in base alle caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro) e dei nuovi infissi assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal D.M. 11/3/08; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra con le stesse specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi e nuovi (documento da conservare).

2) Scheda informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”, da compilare a video, anche a cura dell’utente finale senza l’ausilio del tecnico, e da inviare all’ENEA via web). Ciò vale anche per le unità immobiliari a destinazione d’uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite in Catasto come singola unità (v. faq 46).

In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorrono ancora asseverazione (o certificazione del produttore), attestato di qualificazione energetica (allegato A) e scheda informativa (allegato E). L’unico requisito tecnico richiesto è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell’allegato B al DM 11/3/08.

Infine, si fa presente che l’art. 3 del DPR 59/09 stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme UNI TS 11300. Queste, a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l’effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza. Quindi, fermo restando che la sostituzione degli elementi oscuranti è detraibile solo se effettuata contestualmente alla sostituzione degli infissi, si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione.

La norma tecnica UNI TS 11300 valuta l’effetto dell’isolamento termico notturno dovuto alla presenza della chiusura oscurante tenendo conto della differenza cumulata di temperatura e del modello orario di utilizzo scelto. E’ pertanto possibile calcolare la cosiddetta trasmittanza termica ridotta del serramento Uw,corr come segue:

U w,corr = UWS • f shut + UW • (1 – f shut) [W/m2K]

dove:

UW trasmittanza termica periodo diurno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti alzate/aperte)

UWS trasmissione termica nel periodo notturno in W/m2K (ipotesi di chiusure oscuranti abbassate/chiuse)

f shut frazione adimensionale della differenza cumulata di temperatura, derivante dal profilo orario di utilizzo della chiusura oscurante e dal profilo orario della differenza tra temperatura interna ed esterna. Solitamente si considera un periodo giornaliero di chiusura di 12 h e in mancanza di dati precisi sui profili giornalieri della temperatura è possibile assumere un valore f shut pari 0,6.

Lavori a cavallo fra 2009 e 2010

Obbligo di segnalare gli importi sostenuti nel 2009 all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010

I lavori a cavallo tra 2009 e 2010 dal punto di vista fiscale sono definiti “lavori che proseguono oltre il periodo di imposta”.

Per questi lavori è necessario segnalare all’Agenzia delle Entrate – entro la fine del mese di marzo – gli importi sostenuti nel 2009 pena la decadenza della detraibilità di tali importi.

Si raccomanda pertanto ai Costruttori di serramenti di informare i propri Clienti, che hanno già pagato acconti nel 2009 ma che termineranno i lavori nel 2010, in merito all’obbligo di comunicare – per via informatica tramite proprio commercialista (o CAF o altro soggetto abilitato) entro e non oltre il 31 marzo 2010 – gli importi sostenuti nel 2009.

La Sicilia approva il Piano Casa

Con 54 voti a favore, 9 contrari e 13 astenuti l’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera definitivo al Piano Casa.
Soddisfatto il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo: “La legge sul Piano Casa, approvata dal nostro Parlamento, è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l’edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell’isola. La norma – ha aggiunto il governatore – ottiene un doppio obiettivo: la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico, e l’attivazione di investimenti privati”.
 
“Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Luigi Gentile”. “La legge – ha aggiunto – recupera per intero l’Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga né speculazione”. “Abbiamo tenuto fuori le parti non attinenti alla materia – ha concluso Gentile -, molte delle quali saranno inserite in un apposito ddl sull’urbanistica nel quale intendo riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che a mio parere è molto utile: anzi, poteva essere il fiore all’occhiello di questa legge”.
 
Sarà quindi possibile, anche in Sicilia, ampliare fino al 20% del volume gli edifici residenziali mono e bifamiliari, e gli uffici; l’ampliamento non potrà comunque superare i 200 metri cubi. Sono esclusi gli immobili parzialmente o interamente abusivi, anche se condonati. Gli interventi possono essere effettuati su edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009 e sono subordinati alla verifica delle condizioni statiche dell’intero immobile e all’eventuale adeguamento antisismico della struttura.
 
L’ampliamento può arrivare fino al 35% in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, a condizione che si impieghino fonti rinnovabili e tecniche costruttive di bioedilizia.

Il Piano prevede, inoltre, la possibilità, per i privati, di realizzare parcheggi sotterranei in aree destinate a verde pubblico, purché si provveda contestualmente all’arredo a verde attrezzato dell’area in superficie.
 
Nelle aree artigianali e gestite dai Consorzi Asi, sono consentiti ampliamenti del 15% della superficie coperta, e del 25% in caso di demolizione e ricostruzione. In queste aree gli interventi devono essere realizzati entro i limiti dell’altezza degli edifici esistenti e non possono riguardare edifici a destinazione commerciale, alberghiera e turistico-ricettiva.

Dall’entrata in vigore della legge, i Comuni hanno 120 giorni di tempo per limitare o escludere interventi in determinate zone del proprio territorio: successivamente ci saranno 24 mesi di tempo per presentare le istanze.
 
La Sicilia è stata l’ultima Regione a varare il Piano Casa.

Edilizia:crolla produzione costruzioni, -11,4% in 2009

La produzione delle costruzioni nel 2009 è diminuita dell’11,4% rispetto al 2008. Lo rileva l’Istat sottolineando che l’indice corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’11,3%. Nel quarto trimestre 2009 l’indice destagionalizzato della produzione nel settore delle costruzioni si è ridotto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L’indice corretto per gli effetti di calendario ha segnato un calo dell’8,2% rispetto al quarto trimestre del 2008 (-7,5% il calo rispetto al quarto trimestre 2008 considerando il dato grezzo).

Il crollo della produzione nelle costruzioni è il dato “peggiore dal 1996, primo anno di confronto delle serie storiche” avviate su questo comparto nel 1995. Lo riferisce l’Istat. I tecnici dell’Istituto spiegano che il settore analizzato comprende le costruzioni residenziali, commerciali e del genio civile (strade, aeroporti, ospedali ecc) mentre non tiene conto delle manutenzioni.

La produzione delle costruzioni nel 2009 è diminuita dell’11,4% rispetto al 2008. Lo rileva l’Istat sottolineando che l’indice corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’11,3%. Nel quarto trimestre 2009 l’indice destagionalizzato della produzione nel settore delle costruzioni si è ridotto dello 0,9% rispetto al trimestre precedente. L’indice corretto per gli effetti di calendario ha segnato un calo dell’8,2% rispetto al quarto trimestre del 2008 (-7,5% il calo rispetto al quarto trimestre 2008 considerando il dato grezzo).

Il crollo della produzione nelle costruzioni è il dato “peggiore dal 1996, primo anno di confronto delle serie storiche” avviate su questo comparto nel 1995. Lo riferisce l’Istat. I tecnici dell’Istituto spiegano che il settore analizzato comprende le costruzioni residenziali, commerciali e del genio civile (strade, aeroporti, ospedali ecc) mentre non tiene conto delle manutenzioni.

La domanda di alluminio in crescita moderata

Di seguito riportiamo una panoramica sul mercato dell’alluminio a firma di Edgardo Gelsomino del Metal Bulletin Research facente riferimento alle due settimane conclusesi venerdì 26 febbraio.
I forti dati economici provenienti dagli Stati Uniti, quali quelli sull’apertura di nuovi cantieri edili e sulla produzione industriale, indicano un buon inizio anno. Anche dall’altra parte dell’Atlantico il sentimento finanziario sta migliorando e i tempi di consegna dei produttori intermedi si stanno allungando, specialmente per i prodotti utilizzati in applicazioni automobilistiche.
Tuttavia prevediamo che la domanda sottostante di alluminio cresca solo moderatamente nel primo trimestre 2010 poiché è probabile che i consumatori continuino a ricostituire le proprie scorte in modo cauto e moderino gli acquisti. Infatti non prevediamo che la ricostituzione delle scorte sarà particolarmente accentuata quest’anno poiché i produttori di semilavorati emergono da questa recessione con un approccio più efficiente verso il fattore scorte.
Al momento i warrant sull’alluminio cancellati presso i magazzini LME sono a livello di circa 300.000 ton (6,5% delle scorte totali), il che conferma che questo metallo sta uscendo lentamente dai magazzini LME. Mentre siamo fiduciosi nell’asserire che una parte di tale metallo è destinato al consumo e a rimpolpare le scorte presso gli stabilimenti dei consumatori, vi sono segni secondo i quali almeno una parte del metallo che lascerà i magazzini LME sarà disimpegnato dai warrant.
Più avanti nel tempo sentiremo che i fornitori intermedi avranno avuto successo con recenti aumenti di prezzo e perciò avranno assistito ad un miglioramento dei loro margini di conversione per gli ordini del secondo trimestre. Il miglioramento dei margini è atteso dai produttori di semilavorati che stanno affrontando delle difficoltà sul mercato delle materie prime e sovrapprezzi alti.
Nel frattempo le contrattazioni all’LME sono state scarse e il prezzo dell’alluminio è rimasto vulnerabile a causa di sviluppi sul mercato energetico e valutario. Inoltre un rallentamento degli investimenti in materie prime ha esercitato nelle ultime settimane una pressione al ribasso sui prezzi LME.