Agenzia delle Entrate

Data di fine lavori per interventi per i quali non è previsto un collaudo da parte di un tecnico abilitato (cfr. Circolare/punto 3.1)

E’ il caso per esempio di sostituzione delle finestre senza avviamento della procedura comunale di Denuncia di Inizio Attività (manutenzione ordinaria). La circolare chiarisce che non può considerarsi valida una autocertificazione del Contribuente che richiede le detrazioni fiscali. E’ però valida una certificazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (per esempio il Costruttore di serramenti) oppure da parte di un tecnico incaricato di redigere la documentazione tecnica.

Sostituzione dei portoni di ingresso (cfr. Circolare/punto 3.2)

La circolare sancisce ufficialmente quanto già anticipato da ENEA in merito alla detraibilità dei costi sostenuti per la sostituzione dei portoni di ingresso, parzialmente o totalmente opachi. Essi rientrano nelle detrazioni del 55% se rispettano i limiti di trasmittanza previsti per le chiusure trasparenti dalla Legge Finanziaria e se delimitano ambienti riscaldati.

Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta (cfr. Circolare/punto 3.5)

La circolare esplicita che l’omissione dell’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese sostenute nei periodi precedenti a quello in cui i lavori sono terminati NON comporta la decadenza del beneficio fiscale del 55% ma può comportare l’applicabilità di una sanzione (da Euro 258 a 2.065).

Errori e/o omissioni nella compilazione della scheda informativa (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) da trasmettere all’ENEA (cfr. Circolare/punto 3.7)

La circolare esplicita che è possibile per il Contribuente correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori). La correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione di rettifica dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

La circolare chiarisce anche che non è necessario correggere la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o nel caso in cui non sia stato indicato che detrarranno più contribuenti. In questi casi è sufficiente che, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Contribuente sia in possesso della documentazione comprovante la situazione.

Su questo punto attendiamo indicazioni da ENEA sulla procedura informatica da seguire.

Interventi di riqualificazione energetica con contratti di locazione finanziaria (cfr. Circolare/punto 3.6)

La circolare sancisce ufficialmente le detrazioni del 55% competono anche nel caso in cui il Contribuente finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi la detrazione spetta all’utilizzatore e non si calcola in relazione ai canoni del leasing bensì sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Cumulabilità delle detrazioni del 55% e di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (cfr. Circolare/punto 3.3)

La circolare stabilisce che le detrazioni del 55%, per il medesimo intervento, NON possono essere cumulate con altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo parzialmente (cfr. Circolare/punto 3.4)

La circolare chiarisce che le detrazioni del 55% NON possono riconosciute per le parti di edificio NON riscaldate.

Si fa infine presente che la Circolare 21/E riporta anche risposte a quesiti in materia di:

1) adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) alla detrazione d’imposta previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;

4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;

5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;

6) al credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Scarica la Circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate