Marcatura CE

La nuova versione della norma di prodotto UNI EN 14351-1 (ed. Marzo 2010) non è ancora valida ai fini della marcatura CE

Dal sito web dell’UNI la versione del 2006 della norma di prodotto UNI EN 14351-1 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo”, di riferimento per l’apposizione della marcatura CE sui serramenti, risulta ritirata e sostituita da una versione più recente (datata Marzo 2010) che contiene anche le modifiche apportate dall’emendamento FprA1 EN 14351-1.

Anche se l’UNI segnala l’entrata in vigore (come norma europea EN) dal 15 Aprile 2010, facciamo presente che tale versione del 2010 della EN 14351-1, essendo norma armonizzata, non può entrare in vigore, ai fini della marcatura CE, se non quando verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Quindi al momento la norma è disponibile (cioè è una norma europea che i vari enti di normazione nazionali, come l’UNI, stanno recependo), ma la marcatura CE effettuata rispetto a tale versione del 2010 non può essere considerata valida.

Pertanto, ai fini della marcatura CE, è ancora di riferimento la versione del 2006 fino a quando il riferimento alla nuova versione del 2010 non verrà esplicitato sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Agenzia delle Entrate

Data di fine lavori per interventi per i quali non è previsto un collaudo da parte di un tecnico abilitato (cfr. Circolare/punto 3.1)

E’ il caso per esempio di sostituzione delle finestre senza avviamento della procedura comunale di Denuncia di Inizio Attività (manutenzione ordinaria). La circolare chiarisce che non può considerarsi valida una autocertificazione del Contribuente che richiede le detrazioni fiscali. E’ però valida una certificazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (per esempio il Costruttore di serramenti) oppure da parte di un tecnico incaricato di redigere la documentazione tecnica.

Sostituzione dei portoni di ingresso (cfr. Circolare/punto 3.2)

La circolare sancisce ufficialmente quanto già anticipato da ENEA in merito alla detraibilità dei costi sostenuti per la sostituzione dei portoni di ingresso, parzialmente o totalmente opachi. Essi rientrano nelle detrazioni del 55% se rispettano i limiti di trasmittanza previsti per le chiusure trasparenti dalla Legge Finanziaria e se delimitano ambienti riscaldati.

Mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta (cfr. Circolare/punto 3.5)

La circolare esplicita che l’omissione dell’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese sostenute nei periodi precedenti a quello in cui i lavori sono terminati NON comporta la decadenza del beneficio fiscale del 55% ma può comportare l’applicabilità di una sanzione (da Euro 258 a 2.065).

Errori e/o omissioni nella compilazione della scheda informativa (ALLEGATO F oppure ALLEGATO E) da trasmettere all’ENEA (cfr. Circolare/punto 3.7)

La circolare esplicita che è possibile per il Contribuente correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine del periodo previsto per l’invio (90 giorni dalla fine dei lavori). La correzione potrà avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. La comunicazione di rettifica dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

La circolare chiarisce anche che non è necessario correggere la scheda informativa nel caso in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura o nel caso in cui non sia stato indicato che detrarranno più contribuenti. In questi casi è sufficiente che, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il Contribuente sia in possesso della documentazione comprovante la situazione.

Su questo punto attendiamo indicazioni da ENEA sulla procedura informatica da seguire.

Interventi di riqualificazione energetica con contratti di locazione finanziaria (cfr. Circolare/punto 3.6)

La circolare sancisce ufficialmente le detrazioni del 55% competono anche nel caso in cui il Contribuente finanzi la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi la detrazione spetta all’utilizzatore e non si calcola in relazione ai canoni del leasing bensì sul costo sostenuto dalla società di leasing.

Cumulabilità delle detrazioni del 55% e di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (cfr. Circolare/punto 3.3)

La circolare stabilisce che le detrazioni del 55%, per il medesimo intervento, NON possono essere cumulate con altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.

Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo parzialmente (cfr. Circolare/punto 3.4)

La circolare chiarisce che le detrazioni del 55% NON possono riconosciute per le parti di edificio NON riscaldate.

Si fa infine presente che la Circolare 21/E riporta anche risposte a quesiti in materia di:

1) adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d’imposta del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) alla detrazione d’imposta previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;

4) alle deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d’imposta previste per le spese relative all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;

5) agli obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;

6) al credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Scarica la Circolare 21/E dell’Agenzia delle Entrate

Dlgs 311/2006

Trasmittanza termica dei vetri Ug: anticipati di sei mesi i nuovi limiti.

Rispetto alla data precedentemente fissata al 1° gennaio 2011, sono stati anticipati di sei mesi, al 1° luglio 2010 i limiti di trasmittanza termica dei vetri Ug previsti dal Dlgs 192/2005 e dal Dlgs 311/2006 concernenti il rendimento energetico in edilizia.

La modifica è stata introdotta dal Dlgs 56/2010 che modifica la Legge 99/2009, il Dlgs 115/2008 e infine il Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006.

Intervenendo sul Dlgs 311/2006, Allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, il Dlgs 56/2010 anticipa di sei mesi i più restrittivi valori limite della trasmittanza centrale termica Ug dei vetri espressa in W/m2K, differenziati secondo le zone climatiche da A a F.

I valori in vigore dal 1° luglio 2010 sono quindi i seguenti:

Zona climatica – Ug (W/m2K)

A – 3,7

B – 2,7

C – 2,1

D – 1,9

E – 1,7

F – 1,3

Il provvedimento entrerà in vigore il 6 maggio 2010.

L’anticipazione dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri Ug non provocherà significativi contraccolpi sul mercato in quanto già da alcuni anni sono presenti sul mercato prodotti in grado di raggiungere tali valori prestazionali.